Statuto

ART. 1

Sotto la denominazione “Associazione Industrie Metalmeccaniche Ticinesi” (AMETI) è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 ss. CCS.
Le designazioni contenute nei presenti statuti vanno intese anche per le persone di sesso femminile.

ART. 2

La durata dell'associazione è indeterminata.

ART. 3

La sede dell'associazione è presso il proprio segretariato.

ART. 4

L’AMETI ha lo scopo di salvaguardare gli interessi delle ditte associate in qualità di datori di lavoro e di promuovere i rapporti fra i soci, in particolare per quanto riguarda:

  1. la gestione di un centro di formazione professionale per apprendisti con relativa organizzazione di corsi interaziendali
  2. la promozione e l’organizzazione di corsi di formazione per adulti
  3. la ricerca di condizioni vantaggiose presso fornitori comuni di beni e di servizi
  4. lo scambio reciproco di informazioni tra gli associati

ART. 5

L’AMETI si compone di ditte iscritte a Registro di commercio del Cantone Ticino e del Cantone dei Grigioni, aventi:

  1. carattere industriale
  2. la propria sede effettiva nel Cantone Ticino e Valli Mesolcina e Calanca

ART. 6

La domanda d’ammissione di un nuovo socio deve essere presentata in forma scritta.

ART. 7

Le eventuali dimissioni devono essere presentate in forma scritta, mediante lettera raccomandata, per il 31 dicembre dell’anno in corso, con almeno tre mesi di preavviso.

ART. 8

L’esclusione di un socio può essere decretata qualora egli contravvenga agli statuti, trascuri il pagamento della quota sociale, non si assoggetti alle decisioni sociali o nuoccia al buon nome e agli interessi dell’Associazione.

ART. 9

Il socio dimissionario o escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

La quota sociale è dovuta fino alla fine dell’esercizio in corso.

ART. 10

La quota sociale è stabilita dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 11

Gli impegni dell’Associazione sono garantiti esclusivamente con il patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità  personale dei soci.

ART. 12

L’Assemblea Generale è convocata ordinariamente una volta all’anno, entro fine ottobre.

Potrà essere convocata straordinariamente su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

La convocazione, con la lista delle trattande, avviene per iscritto con preavviso di almeno dieci giorni.

ART. 13

Sono di competenza dell’Assemblea Generale:

  • la nomina del Presidente e degli organi statutari;
  • la determinazione della quota sociale;
  • l’esame e l’approvazione dei conti d’esercizio ed il relativo scarico al Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione e gli emendamenti statutari;
  • l’esclusione dei soci su preavviso del Consiglio Direttivo;
  • la delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea delibera solo su trattande iscritte all’ordine del giorno.

ART. 14

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Una persona non può rappresentare più soci.

ART. 15

Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono prese a semplice maggioranza qualunque sia il numero dei soci presenti. Fanno eccezione: la revisione dello statuto, l’esclusione dei soci e lo scioglimento dell’Associazione per le quali occorre la maggioranza dei 3/4 dei soci presenti. L’Assemblea delibera normalmente per alzata di mano. In caso di parità di voti fa stato quello del Presidente. Ogni socio può chiedere lo scrutinio segreto.

ART. 16

L’esercizio annuale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea Generale ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri. Resta in carica per tre anni e alla scadenza è rieleggibile.

ART. 18

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

  • la nomina del segretario-cassiere;
  • l’ammissione di nuovi Soci;
  • l’amministrazione del patrimonio sociale;
  • l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale;
  • le deliberazioni che per legge o per statuto non siano espressamente riservate all’Assemblea Generale.

ART. 19

Di fronte a terzi, l’Associazione è vincolata dalla firma del presidente abbinata a quella di un altro membro del Consiglio Direttivo o del responsabile del segretariato.

ART. 20

L’ufficio di revisione è composto da due revisori e da un supplente. Resta in carica per tre anni e alla scadenza è rieleggibile.

ART. 21

In caso di scioglimento dell’Associazione, a liquidazione avvenuta il suo patrimonio sarà destinato ad un’istituzione al beneficio dell’esenzione fiscale.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni degli art. 60 ss del CCS.

Il presente statuto sostituisce il precedente del 28 agosto 1944 aggiornato il 09.11.1954, 15.05.1968, 14.06.1971, 20.11.1978, 11.09.1985, 28.11.2000, 20.04.2005 e 26.04.2006.

Approvato il 23 novembre 2016 dall’Assemblea Generale straordinaria dei soci AMETI entra immediatamente in vigore.

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Tel. +41 91 840 25 35
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E-mail associazione@ameti.ch

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